{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-110_1997-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10718&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "051e806d498f65676f93859ec1d7040e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.1997 16.1996.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:38", "Checksum": "cecf4263686bc3ecb49b88844f72d316", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.1997 16.1996.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo l’art. 15 cpv. 1 lett. d) della Convenzione, che le parti riconoscono applicabile alla fattispecie e che tra le stesse assume carattere normativo equiparabile a una norma di diritto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 6 ad art. 356 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, 196), ogni lavoratore interessato deve aver comunicato il proprio assenso in forma scritta “per eventuali accertamenti”. Contrariamente a quanto pretende l’istante, il consenso scritto del dipendente non è conditio sine qua non per l’introduzione dell’orario ridotto ma è indicato a meri fini probatori, ciò che risulta in modo chiaro dalla versione in lingua tedesca e francese della norma. D’altra parte, anche la dottrina maggioritaria riconosce che il consenso del lavoratore all’orario ridotto può essere tacito, potendosi ad esempio dedurre questo consenso dal fatto che il lavoratore abbia offerto i propri servigi unicamente durante l’orario ridotto (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 10b ad art. 320 CO; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 322 CO).\nIn concreto, ritenuto che l’istante riconosce di essere stato informato sull’introduzione dell’orario ridotto (cfr. replica), considerato altresì che egli ha effettivamente prestato un’attività ridotta, si può senz’altro ritenere che egli abbia aderito all’introduzione dell’orario ridotto. Consenso che è peraltro confermato dal teste __________ che sostiene di aver informato tutti i dipendenti della convenuta -tra i quali l’istante- che dopo una prima reazione negativa, hanno accettato la misura.\nQuanto esposto, dimostra come il giudizio impugnato resista alle censure ricorsuali, in particolare laddove concernono la corretta applicazione degli art. 14 e 15 della Convenzione.\nAlla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio pretorile sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.\n__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}