Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria