che quindi, qualora non si volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 1841); che, ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della lite, dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.