che, in altri termini, nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere pubblico e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie decisioni; che è irrilevante ai fini della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali estranee al settore pubblico;