che per loro natura, le prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in quanto scelte o comunque concordate con il paziente; che infatti, per l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il consenso del paziente (art. 7 cpv. 1 Legge sulla promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);