b CPC: il ricorrente rimprovera al pretore di aver negato la propria competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto tra le parti; che con osservazioni 20 febbraio 1996 la controparte propone la reiezione del gravame; che controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101 segg.)