{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-10_1996-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10758&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae60ba32956b34d0a6542f3e188a6177"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.10.1996 16.1996.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:01", "Checksum": "b8fdc390d5086b3bd47cc9d27964c9af", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.10.1996 16.1996.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n15 ottobre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’449.30 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Faido, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato avendo respinto in ordine l’istante a motivo della sua incompetenza,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 30 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio - dinanzi al Pretore del Distretto di Leventina - __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’499.30 a saldo di fatture emesse per prestazioni da questa usufruite durante la sua degenza presso __________ di __________ nel periodo dal 13 gennaio al 12 febbraio 1994;\nche la convenuta, eccependo preliminarmente la competenza del pretore, si è opposta alla pretesa avversaria contestandone il benfondato;\nche con il querelato giudizio il pretore, senza giudicare il merito della domanda, l’ha respinta in ordine dichiarandosi non competente a dirimere la vertenza, trattandosi di una questione rilevante del diritto pubblico: egli ha infatti ritenuto determinante in tal senso la personalità giuridica dell’ istante e il fatto che questi, offrendo ai cittadini l’assistenza sanitaria, assolve un compito di interesse pubblico impostogli dalla Legge sugli ospedali pubblici;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b CPC: il ricorrente rimprovera al pretore di aver negato la propria competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto tra le parti;\nche con osservazioni 20 febbraio 1996 la controparte propone la reiezione del gravame;\nche controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101 segg.);\nche per determinare a quale giurisdizione - civile oppure amministrativa - dev’essere sottoposta la vertenza tra un privato e un ente pubblico (in concreto l’__________), occorre indagare sulla natura del rapporto contrattuale sorto tra le parti, mentre indifferente è la natura pubblica di una di esse (Moor, Droit administratif, 1994, pag. 129; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 1, n. 22);\nche per loro natura, le prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in quanto scelte o comunque concordate con il paziente;\nche infatti, per l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il consenso del paziente\n(art. 7 cpv. 1 Legge sulla promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);\nche, in altri termini, nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere pubblico e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie decisioni;\nche è irrilevante ai fini della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali estranee al settore pubblico;\nche di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza della giurisdizione civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. b CPC;\nche a titolo abbondanziale va rilevato che in una recente decisione il TF ha confermato - siccome non arbitraria - una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con la quale questi si era dichiarato incompetente a decidere una vertenza di natura pecuniaria sorta tra un medico e __________, non potendo quest’ultimo essere equiparato allo Stato ai sensi dell’art. 71 LPamm (RDAT 1995 II, pag. 58 segg.);\nche quindi, qualora non si volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 1841);\nche, ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della lite, dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi."}