Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione si evincono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5), ciò che è sicuramente il caso in concreto, il ricorrente prevalendosi di un’errata applicazione del norme del CNM da parte del primo giudice.