Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Preliminarmente va rilevato che in data 6 dicembre 1996 il pretore del distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento di __________, la cui nuova ragione sociale è ora “__________ in fallimento” (FUC __________). Poichè la causa che oppone le parti è regolata dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro che rinvia alle norme della procedura accelerata (art. 418 CPC), la stessa rientra nei casi urgenti per i quali l’art. 207 cpv.1 LEF non impone la sospensione (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, n. 1 ad art. 207).