Contrariamente a quanto pretende l’istante, il consenso scritto del dipendente non è conditio sine qua non per l’introduzione dell’orario ridotto ma è indicato a meri fini probatori, ciò che risulta in modo chiaro dalla versione in lingua tedesca e francese della norma. D’altra parte, anche la dottrina maggioritaria riconosce che il consenso del lavoratore all’orario ridotto può essere tacito, potendosi ad esempio dedurre questo consenso dal fatto che il lavoratore abbia offerto i propri servigi unicamente durante l’orario ridotto (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 10b ad art. 320 CO; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 322 CO).