l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 7. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere quali siano le conseguenze del mancato ottenimento da parte della datrice di lavoro del consenso scritto del lavoratore all’introduzione dell’orario di lavoro ridotto. Secondo l’art. 15 cpv.