che con scritto 23 dicembre 1996, pagati gli importi litigiosi, la ricorrente propone -in aggiunta alle sue richieste ricorsuali- che l'istante venga condannata a rifonderle "tutte le spese da noi versate come pure l'importo versato il 20.12.1996 per questo ricorso"; che, a prescindere dalla tardività della nuova domanda, essa non può essere esaminata in questa sede, dove l'esame del giudice è limitato dall'art. 327 CPC e non può estendersi al merito della vertenza; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 23 agosto 1996 di __________ è respinto.