B) che non può quindi prevalersi di non averli ricevuti, spettava a quest'ultima l'onere di provare l'avvenuto saldo delle due fatture qui in discussione, prova che ella non ha apportato: da qui l'accoglimento dell'istanza; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna carenza nel giudizio di prima sede, deve essere respinto; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede;