che in applicazione di tale principio, spetta al creditore la prova dell’esistenza del credito, mentre incombe al debitore l’onere di provare l’esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione (Rep 1986 p. 90-91); che se la prestazione consiste nel versamento di una somma di denaro, il debitore dovrà provare di aver effettuato il pagamento, e se -come in concreto- tra le stesse parti dovessero sussistere diverse pretese, egli dovrà inoltre provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 7 ad art. 183);