8'000.-- (art. 13 LOG e 300 CPC) e perché non si tratta di una procedura sommaria; che preliminarmente va estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta con il ricorso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che per quanto attiene al motivo di cassazione sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, ossia quello dell’arbitraria valutazione di atti di causa da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), lo stesso si rivela infondato;