{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-106_1997-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10710&nX40_KEY=4933395&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1338a5384363e72d093ac58c70e38cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.03.1997 16.1996.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:00", "Checksum": "420edd26444738511c3f678d239bae79", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.03.1997 16.1996.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 marzo 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 aprile 1996 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’510.- oltre accessori nonché il\nrigetto in via definitiva all’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________\ndell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene alla\ndecorrenza degli interessi di mora, ridotta rispetto a quella rivendicata dall'istante,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 10 aprile 1996 __________, titolare di uno studio fiduciario e commerciale che la società __________ __________ ha designato quale organo di revisione al momento della sua costituzione (cfr. atto notarile in doc. B), ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’510.- a saldo di due fatture emesse il 2 marzo 1992 (fr. 1’660.-) e 13 settembre 1993 (fr. 850.-) per le proprie prestazioni professionali;\nche la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver onorato ogni e qualsiasi richiesta di pagamento giuntagli da controparte;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato a titolo oneroso, rispettivamente il diritto dell’istante di essere remunerata per le prestazioni da lei svolte nell’ambito della sua funzione di organo revisore della convenuta -prestazioni che sono peraltro rimaste incontestate anche per quanto attiene al loro ammontare- ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato l'avvenuto pagamento delle fatture controverse;\nche con il presente tempestivo gravame Immobiliare __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annulla-mento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver travisato il senso delle sue allegazioni dalle quali non si evince che ella ha pagato le prestazioni dell'istante per il tramite dell'ing. __________ bensì che ha onorato tutte le fatture dell'istante pervenutegli per il tramite di quest'ultimo, tra le quali non figurano quelle in discussione;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche la presente impugnazione, indirizzata alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, dev'essere trattata come ricorso per cassazione a dipendenza del valore della lite, inferiore ai fr. 8'000.-- (art. 13 LOG e 300 CPC) e perché non si tratta di una procedura sommaria;\nche preliminarmente va estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta con il ricorso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche per quanto attiene al\nmotivo di cassazione sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio\ngravame, ossia quello dell’arbitraria valutazione di atti di causa da parte del\nprimo giudice (art. 327 lett. g CPC), lo stesso si rivela infondato;\nche infatti, a prescindere dal fatto che il primo giudice possa effettivamente aver frainteso il senso delle contestazioni sollevate dalla convenuta secondo la quale ella non avrebbe affermato di aver onorato le pretese avversarie per il tramite di terze persone bensì di aver saldato tutte le fatture che questa terza persona le avrebbe trasmesso, ciò non toglie che la conclusione cui egli è giunto non è arbitraria e tantomeno opinabile;\nche infatti, secondo l’art. 8 CC (ribadito dall’art. 183 CPC) chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto, deve fornirne la prova;\nche in applicazione di tale principio, spetta al creditore la prova dell’esistenza del credito, mentre incombe al debitore l’onere di provare l’esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione (Rep 1986 p. 90-91);\nche se la prestazione consiste nel versamento di una somma di denaro, il debitore dovrà provare di aver effettuato il pagamento, e se -come in concreto- tra le stesse parti dovessero sussistere diverse pretese, egli dovrà inoltre provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 7 ad art. 183);\nche quindi, a fronte delle richieste di pagamento dell'istante, peraltro concretizzatesi con vari scritti raccomandati indirizzati direttamente alla convenuta (in doc. B) che non può quindi prevalersi di non averli ricevuti, spettava a quest'ultima l'onere di provare l'avvenuto saldo delle due fatture qui in discussione, prova che ella non ha apportato: da qui l'accoglimento dell'istanza;\nche alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna carenza nel giudizio di prima sede, deve essere respinto;\nche alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede;\nche con scritto 23 dicembre 1996, pagati gli importi litigiosi, la ricorrente propone -in aggiunta alle sue richieste ricorsuali- che l'istante venga condannata a rifonderle \"tutte le spese da noi versate come pure l'importo versato il 20.12.1996 per questo ricorso\";\nche, a prescindere dalla tardività della nuova domanda, essa non può essere esaminata in questa sede, dove l'esame del giudice è limitato dall'art. 327 CPC e non può estendersi al merito della vertenza;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 23 agosto 1996 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:"}