La quantificazione del credito litigioso non è litigiosa e non merita particolare disamina. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 __________ e __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.- b) spese fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria