L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare quest’ultima. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel campo specifico dell’intervento dell’architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione a titolo oneroso incombe a quest’ultimo (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed.