g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver considerato provata la conclusione di un contratto tra le parti avente per oggetto l’elaborazione da parte dell’istante di progetti di costruzione della loro casa di abitazione, contratto che essi mai hanno inteso concludere avendo semplicemente richiesto all’istante indicazioni circa le possibilità edificatorie del terreno. Con osservazioni 1° ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.