Essi hanno sostenuto di aver preso contatto con l'istante unicamente quale mediatore per l'acquisto del terreno e di averlo poi interpellato circa le possibilità edificatorie del medesimo, ragione per la quale non riconoscono le sue spese poiché questi avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un progetto di massima. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova del conferimento, perlomeno tacito, di un incarico di progettazione da parte dei convenuti all’istante, ha accolto l’istanza.