I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all'istante l'incarico di allestire dei progetti di costruzione della loro casa. Essi hanno sostenuto di aver preso contatto con l'istante unicamente quale mediatore per l'acquisto del terreno e di averlo poi interpellato circa le possibilità edificatorie del medesimo, ragione per la quale non riconoscono le sue spese poiché questi avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un progetto di massima. 2.