{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-105_1997-04-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10709&nX40_KEY=4711532&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "075e6a21d925c0c7223fc55455ac3e41"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.04.1997 16.1996.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:06:17", "Checksum": "377adb67cc36f3f1e0ac9ee319790ebd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.04.1997 16.1996.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Nel caso concreto, i ricorrenti rilevano l’assenza di elementi di giudizio a conferma della pretesa conclusione del contratto. E’ vero che i fatti non sono definiti in modo chiaro e che in particolare gli interrogatori formali, richiesti dalla parte istante, provano l’approssimazione delle trattative fra le parti: gli interrogati ammettono di aver espresso all’architetto “cosa avevano in mente”, ossia il tipo di costruzione che avrebbero voluto erigere, ma affermano di non averlo incaricato di allestire i progetti, cosa che invece controparte ha fatto di sua iniziativa.\nTuttavia , a confronto della tesi del primo giudice, vi è la ripetuta affermazione dei convenuti, espressa dal loro patrocinatore nella fase preprocessuale, secondo cui essi avevano richiesto al professionista un’indicazione sulle possibilità edificatorie del fondo “mediante la presentazione di uno schizzo che tenesse conto non solo delle esigenze dei mandanti bensì anche della spesa dell’opera “ (doc. E e H).\nA tal proposito si può osservare che colui che intende\nfarsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di sostenere inutilmente le spese di promozione e di elaborazione dell'offerta. Il committente può però essere tenuto al pagamento delle spese di progettazione relative all'offerta quando siano di non indifferente portata tecnica e non possano, in base al principio della buona fede nei rapporti commerciali, essere ritenute semplici informazioni illustranti l'offerta (Rep. 1987, pag. 211).\nIl Tribunale federale ha di recente confermato tale giurisprudenza affermando che, salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori. Tuttavia colui che nell'ambito delle trattative destinate alla conclusione del contratto d'appalto totale, chiede all'appaltatore uno studio preliminare che va oltre i lavori necessari ad allestire una semplice offerta per stabilire il costo dell'opera preventivata, non può sottrarsi all'obbligo di remunerare l'appaltatore sostenendo di non aver poi accettato l'offerta globale (DTF 119 II 41; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5 e 13 dicembre 1996 in re K./S.).\nSe questi principi giurisprudenziali potrebbero indurre a considerare opinabile la decisione impugnata, essa non appare tuttavia arbitraria sia alla luce delle richieste rivolte all’istante sia di fronte all’attegiamento dei ricorrenti che, conoscendo l’attività professionale del primo, gli hanno esposto le loro esigenze, ne hanno discusso con lui e -senza cautelarsi in alcun modo- hanno accettato le sue prestazioni fino all’allestimento di un progetto elaborato in scala 1:100 (doc. P).\n7. La quantificazione del credito litigioso non è litigiosa e non merita particolare disamina.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 __________ e __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-\ngià anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}