{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-105_1997-04-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10709&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "075e6a21d925c0c7223fc55455ac3e41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.04.1997 16.1996.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:15", "Checksum": "f7b1f862daa7ca543d12b84fd354b4e9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.04.1997 16.1996.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 ottobre 1992 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’300.- oltre accessori a saldo delle\nproprie prestazioni professionali, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1991 l’arch. __________ ha proposto ai coniugi __________ e __________ l’acquisto di un terreno a __________ che questi hanno effettivamente acquistato e sul quale hanno edificato una casa semi prefabbricata.\nCon istanza 19 ottobre 1992 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’300.- a saldo della fattura emessa il 15 ottobre 1991 (doc. I) per le prestazioni d'architetto effettuate per loro conto e concretizzatesi nell’allestimento di due progetti per l'edificazione della casa d'abitazione che essi avrebbero dovuto costruire sul fondo acquistato per suo tramite (doc. O, P e Q), progetti rimasti inutilizzati. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all'istante l'incarico di allestire dei progetti di costruzione della loro casa. Essi hanno sostenuto di aver preso contatto con l'istante unicamente quale mediatore per l'acquisto del terreno e di averlo poi interpellato circa le possibilità edificatorie del medesimo, ragione per la quale non riconoscono le sue spese poiché questi avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un progetto di massima.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova del conferimento, perlomeno tacito, di un incarico di progettazione da parte dei convenuti all’istante, ha accolto l’istanza. Egli ha basato il proprio convincimento circa la conclusione di un contratto d’architetto, sul fatto per l’istante di aver espressamente manifestato ai convenuti di non agire quale mediatore della compravendita immobiliare o rappresentante del venditore, di modo che doveva essere chiaro che egli si era impegnato a trovare un terreno di loro gradimento con lo scopo di occuparsi in seguito della progettazione. A comprova di ciò indica che le parti hanno avuto diversi incontri, anche dopo che i convenuti si erano accordati con la venditrice su tutti i punti essenziali della compravendita, in occasione dei quali hanno esposto all’istante le loro esigenze e desideri, di fatto concretizzatesi nei piani controversi.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver considerato provata la conclusione di un contratto tra le parti avente per oggetto l’elaborazione da parte dell’istante di progetti di costruzione della loro casa di abitazione, contratto che essi mai hanno inteso concludere avendo semplicemente richiesto all’istante indicazioni circa le possibilità edificatorie del terreno.\nCon osservazioni 1° ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se tra le parti si sia effettivamente perfezionato un accordo secondo il quale i convenuti avrebbero conferito all’istante l’incarico di allestire dei progetti -ancorché di massima- della casa che intendevano costruire qualora avessero trovato, su indicazione di quest'ultimo, un terreno di loro gradimento.\nL’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare quest’ultima.\nIn conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC)."}