CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284); che lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;