{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-104_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10707&nX40_KEY=4711541&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a68960b77b2a2c81b29328be85fb418e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1996.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:39", "Checksum": "516e5e87b23cd29da1720e7bbdee8be9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1996.104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da\nla decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di\ncon la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;\nvista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace;\nritenuto in fatto e considerato in diritto\nche il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;\nche infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);\nche lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;\nche infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);\nche di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.);\nche chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede;\nche, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente;\nRichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG\ndecide 1. Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}