{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-104_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10707&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a68960b77b2a2c81b29328be85fb418e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1996.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:22", "Checksum": "9b1b332a889c007c01c2f786ba55a052", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1996.104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________ (rappr. dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di\n|\n|\n__________, (rappr. dall’avv__________)\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;\nvista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace;\nritenuto in fatto e considerato in diritto\nche il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;\nche infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);\nche lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;\nche infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);\nche di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.);\nche chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede;\nche, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente;\nRichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG\ndecide 1. Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}