Il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a versare a __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 1993. 2. Per lo stesso importo, è rigettata in via definitiva, l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio. 3. La tassa di giustizia, fissata in fr.