1’500.-. Su quest'importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non risultando una diversa pattuizione tra le parti, a far tempo dal 29 dicembre 1993, data per la quale il convenuto è stato messo formalmente in mora per la prima volta ex art. 102 cpv. 1 CO (doc. F3). 8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, di prima e seconda sede, seguono la reciproca soccombenza che viene calcolata in 1/8 a carico dell’istante e 7/8 a carico del convenuto (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto.