Dopo un certo tempo il signor __________ è tornato ed ha eseguito il lavoro” (__________). Questo almeno tacito accordo sulla necessità di chiudere la cappa del caminetto trova poi conferma nello scritto del convenuto 3 gennaio 1994 alla controparte con cui la sollecita per l’invio della fattura relativa anche alla chiusura della cappa su domanda della sua assicurazione RC (doc.G). Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe agito di sua iniziativa. Non è pertanto più necessario l’esame delle ulteriori censure ricorsuali, pur osservando come -discutendo sull’applicabilità dell’art. 419 segg.