,1996, n. 18 e segg.). Nel caso di specie è pacifico che l'istante non ha potuto fornire l'opera -consistente nell’esecuzione di un nuovo camino- per motivi oggettivi attinenti alla situazione presentatasi al momento della demolizione di quello esistente, che ha evidenziato come questo non sia stato originariamente edificato conformemente alle norme antincendio, ciò che ha imposto la sospensione dei lavori. Comunicando la sospensione dei lavori in attesa di istruzioni da parte del committente (doc. C), misura giustificata secondo il perito, l’istante si è conformato al disposto di cui all’art. 365 cpv.