Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento del primo giudice secondo il quale il convenuto avrebbe affidato i lavori a un’altra ditta, circostanza questa che non emerge da nessuna risultanza istruttorie. Per quanto attiene all’importo fatto valere in causa, l’insorgente osserva che lo stesso corrisponde in sostanza al primo acconto dovuto sulla mercede che il committente non ha mai versato. Da ultimo invoca l’applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CO per il fatto che il convenuto ha omesso di informarlo circa l’inadeguatezza del manufatto sul quale egli era stato chiamato a intervenire. Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.