Con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa la facoltà per l’istante di appellarsi alle circostanze straordinarie di cui all’art. 373 cpv. 2 CO per il fatto che l’anomala situazione accertata al momento dell’apertura della canna fumaria era prevedibile già prima dell’inizio dei lavori, ha respinto l’istanza non riconoscendo a quest’ultimo il diritto alla pretesa mercede. Procedendo di sua iniziativa alla chiusura del camino l’istante, non solo ha eliminato quella parte di lavori (apertura della canna fumaria) eseguiti conformemente al contratto ma, di fatto, non ha fornito nessun’opera. Secondo il primo giudice