{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-103_1997-04-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10703&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "28d4f0a6c2cdcc627ec48ab0f74227b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.1997 16.1996.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:21", "Checksum": "79e8a5f76fcce6fffa1757bcafebece7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.1997 16.1996.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se l’istante abbia o meno diritto ad essere remunerato per il lavoro svolto presso l’abitazione del convenuto, in particolare se le spese da questi sostenute in relazione all’inizio dei lavori concordati con il convenuto e alla loro successiva interruzione, debbano essere assunte dal committente.\nNel contratto di appalto, obbligo principale dell’appaltatore è quello di fornire un’opera, ossia un risultato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,1996, n. 18 e segg.).\nNel caso di specie è pacifico che l'istante non ha potuto fornire l'opera -consistente nell’esecuzione di un nuovo camino- per motivi oggettivi attinenti alla situazione presentatasi al momento della demolizione di quello esistente, che ha evidenziato come questo non sia stato originariamente edificato\nconformemente alle norme antincendio, ciò che ha imposto la sospensione dei lavori. Comunicando la sospensione dei lavori in attesa di istruzioni da parte del committente (doc. C), misura giustificata secondo il perito, l’istante si è conformato al disposto di cui all’art. 365 cpv. 3 CO.\nIndipendentemente dal fatto di sapere se questo stato di cose fosse o meno prevedibile al momento dell'allestimento dell'offerta da parte dell'istante, determinante è il fatto di sapere se l'intervento controverso, in particolare la chiusura della canna fumaria, sia stato concordato tra le parti.\nA questo proposito l’affermazione dell’istante secondo la quale egli avrebbe saputo, per il tramite dell'inquilino __________, che il convenuto non intendeva correre inutili rischi “e quindi ordinava il ripristino della situazione iniziale “ (cfr. punto 1 istanza), non è stata seriamente contestata da quest’ultimo. Nella risposta egli si è infatti limitato a confermare che per i lavori di ripristino l’istante è stato interpellato direttamente dall’inquilino __________ senza però negare di aver dato il proprio assenso.\nNon solo: risulta che l’inquilino -di fronte all’impossibilità di far funzionare sia il caminetto sia la stufa a nafta- ha sollecitato il convenuto a intervenire. Le parti si incontrarono così sul posto e “in quell’occasione il signor __________ gli chiese (al __________) un preventivo per il ripristino del camino. Dopo un certo tempo il signor __________ è tornato ed ha eseguito il lavoro” (__________).\nQuesto almeno tacito accordo sulla necessità di chiudere la cappa del caminetto trova poi conferma nello scritto del convenuto 3 gennaio 1994 alla controparte con cui la sollecita per l’invio della fattura relativa anche alla chiusura della cappa su domanda della sua assicurazione RC (doc.G).\nAlla luce di quanto sopra esposto, è pertanto arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe agito di sua iniziativa.\nNon è pertanto più necessario l’esame delle ulteriori censure ricorsuali, pur osservando come -discutendo sull’applicabilità dell’art. 419 segg. CO- il primo giudice sia incorso in un’altra più grave svista, laddove afferma che il convenuto avrebbe dovuto incaricare un’altra ditta per il risanamento del camino: ciò che non trova nessun riscontro negli atti di causa.\n6. Per i motivi suesposti devono essere considerati presenti i presupposti per accogliere il ricorso: in concreto la conclusione del primo giudice appare contraddetta dalle prove, in particolare dal doc. G e dalla testimonianza __________.\nAccogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\n7. Per quanto attiene al quantum della mercede di spettanza dell’istante per il suo intervento presso l’abitazione del convenuto, la stessa deve essere riconosciuta nella misura accertata dal perito giudiziario e rimasta incontestata dalle parti, ossia fr. 1’500.-.\nSu quest'importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non risultando una diversa pattuizione tra le parti, a far tempo dal 29 dicembre 1993, data per la quale il convenuto è stato messo formalmente in mora per la prima volta ex art. 102 cpv. 1 CO (doc. F3).\n8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, di prima e seconda sede, seguono la reciproca soccombenza che viene calcolata in 1/8 a carico dell’istante e 7/8 a carico del convenuto (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza __________ è condannato a versare a __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 1993.\n2. Per lo stesso importo, è rigettata in via definitiva, l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.\n3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell’istante per 1/8 mentre la rimanenza deve essere posta a carico di __________ che verserà all’istante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 150.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/8 mentre la rimanenza di 7/8 deve essere posta a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità ridotta per questa sede.\nIII. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}