{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-103_1997-04-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10703&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "28d4f0a6c2cdcc627ec48ab0f74227b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.1997 16.1996.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:21", "Checksum": "79e8a5f76fcce6fffa1757bcafebece7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.1997 16.1996.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. __________ |\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’915.- oltre accessori nonché il\nrigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________\ndell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 6 ottobre 1993 __________, titolare di una ditta che si occupa tra l’altro della costruzione di caminetti, ha concluso un con __________ un contratto di appalto avente per oggetto\nil rifacimento del camino e il risanamento della canna fumaria in una casa di proprietà di quest’ultimo a __________. Il costo dell’opera è stato preventivato in fr. 10’500.- (doc. B).\nIniziati i lavori con l’apertura della canna fumaria, l’appaltatore ha dovuto interromperli a causa della situazione presentatasi in loco che denotava come il manufatto fosse stato costruito senza rispettare le norme anti incendio, circostanza questa che rendeva pericolosa la continuazione dei lavori e di cui ha reso tempestivamente edotto il committente comunicandogli la provvisoria sospensione degli stessi in attesa di una perizia tecnica da parte delle competenti autorità (doc. C).\nIl 19 ottobre 1993, effettuati i necessari lavori per il ripristino della situazione iniziale con la chiusura della canna fumaria__________ ha emesso la relativa fattura per fr. 1’915.- (doc. E), che __________ si è rifiutato di pagare, da qui l’inoltro della presente azione giudiziaria. __________ ha contestato la pretesa avversaria avendo l’istante provveduto di sua iniziativa alla sospensione dei lavori e alla successiva chiusura della canna fumaria.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa la facoltà per l’istante di appellarsi alle circostanze straordinarie di cui all’art. 373 cpv. 2 CO per il fatto che l’anomala situazione accertata al momento dell’apertura della canna fumaria era prevedibile già prima dell’inizio dei lavori, ha respinto l’istanza non riconoscendo a quest’ultimo il diritto alla pretesa mercede. Procedendo di sua iniziativa alla chiusura del camino l’istante, non solo ha eliminato quella parte di lavori (apertura della canna fumaria) eseguiti conformemente al contratto ma, di fatto, non ha fornito nessun’opera.\nSecondo il primo giudice la pretesa dell’istante sarebbe comunque ingiustificata anche dal punto di vista delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) -non trovandosi il committente arricchito delle sue prestazioni- e di quelle sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO) non avendo l’istante agito nell’interesse del convenuto che avrebbe dovuto ricorrere ad un‘altra ditta per il risanamento del camino.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto che egli non intendesse portare a termine l’opera appaltata, poichè egli ha semplicemente sospeso in attesa di istruzioni da parte del committente, dovendo poi procedere alla chiusura della canna fumaria per motivi di sicurezza. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento del primo giudice secondo il quale il convenuto avrebbe affidato i lavori a un’altra ditta, circostanza questa che non emerge da nessuna risultanza istruttorie.\nPer quanto attiene all’importo fatto valere in causa, l’insorgente osserva che lo stesso corrisponde in sostanza al primo acconto dovuto sulla mercede che il committente non ha mai versato. Da ultimo invoca l’applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CO per il fatto che il convenuto ha omesso di informarlo circa l’inadeguatezza del manufatto sul quale egli era stato chiamato a intervenire.\nCon osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a)."}