che preliminarmente va rilevato che la ricevuta 5 marzo 1996, prodotta con il ricorso, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato: