{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-102_1996-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10702&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a6c4ac4c2b70e424b325179c99deb828"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.09.1996 16.1996.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:16", "Checksum": "dc372ea0499e92138ec746016aa21450", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.09.1996 16.1996.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n19 settembre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il “ricorso” 22 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 luglio 1996 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto in diritto:\nche con istanza 18 luglio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’782.50 oltre accessori, importo corrispondente a quanto riconosciuto all’istante a titolo di pretese salariali (fr. 2’582.50) e ripetibili (fr. 200.-) con sentenza 18 aprile 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona;\nche a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la sentenza menzionata, regolarmente passata in giudicato;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza, preso atto della mancata partecipazione al contradditorio della società escussa;\nche con scritto 22 agosto 1996, con il quale è stato richiamato il contenuto del precedente scritto 14 agosto 1996, __________ è insorta contro il predetto giudizio;\nche preliminarmente va rilevato che la ricevuta 5 marzo 1996, prodotta con il ricorso, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;\nche nella concreta fattispecie gli scritti 14 e 22 agosto 1996 di __________, con i quali si limita giustificare la propria assenza al contraddittorio chiedendo che venga indetta una nuova udienza al fine di procedere all’audizione di due testi, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dagli stessi non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;\nche in ogni caso, la richiesta di assunzione di testi formulata dall’insorgente è inammissibile: l’art. 387 cpv. 3 CPC, applicabile alla procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti esclude infatti le prove testimoniali, se non quale dichiarazione scritta da produrre però all’udienza;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso di __________ è nullo.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}