Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria