, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudizarie né si assegnano ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 15 agosto 1996 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.