§ 11, n. 26 e 27); che quindi gli atti processuali oggetto della censura ricorsuale sono nulli; che l'incarto dev'essere rinviato al primo giudice per nuovo giudizio da effettuarsi previa riconvocazione delle parti al contraddittorio dopo il 18 ottobre 1996, ossia dopo la fine del servizio militare prestato dal ricorrente; che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato