che secondo l’art. 57 cpv. 1 LEF l’esecuzione contro un debitore in servizio militare è sospesa per tutta la durata del servizio (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, § 11, n. 31-34); che, di conseguenza, gli atti esecutivi promossi nei confronti di persona che presta servizio militare sono nulli (Brügger, SchKG, Schweizerische gerichtspraxis, 1992, n. 1 ad art. 57 LEF); che la sentenza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente la citazione al contraddittorio che ne è la necessaria premessa, costituiscono atti esecutivi (Ammon, op.cit., § 11, n. 26 e 27);