{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-101_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10701&nX40_KEY=4711540&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5ab3f6ec11703f2e0ad781a926b7bf06"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.10.1996 16.1996.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:03:15", "Checksum": "3f855c896a6d38a2cd17cc9766aca16f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.10.1996 16.1996.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 agosto 1996 presentato da\nla sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 1996 da\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 13 giugno 1996 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’739.15 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1993 oltre agli interessi di ritardo;\nche all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto non è comparso;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione prodotta dall’istante costituiva valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè la citazione all’udienza, nonchè l'emanazione della sentenza sono avvenute quando egli era assente dal proprio domicilio per l’assolvimento di servizio militare;\nche secondo l’art. 57 cpv. 1 LEF l’esecuzione contro un debitore in servizio militare è sospesa per tutta la durata del servizio (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, § 11, n. 31-34);\nche, di conseguenza, gli atti esecutivi promossi nei confronti di persona che presta servizio militare sono nulli (Brügger, SchKG, Schweizerische gerichtspraxis, 1992, n. 1 ad art. 57 LEF);\nche la sentenza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente la citazione al contraddittorio che ne è la necessaria premessa, costituiscono atti esecutivi (Ammon, op.cit., § 11, n. 26 e 27);\nche quindi gli atti processuali oggetto della censura ricorsuale sono nulli;\nche l'incarto dev'essere rinviato al primo giudice per nuovo giudizio da effettuarsi previa riconvocazione delle parti al contraddittorio dopo il 18 ottobre 1996, ossia dopo la fine del servizio militare prestato dal ricorrente;\nche siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);\nche data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudizarie né si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso 15 agosto 1996 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}