2 e 295 CPC); 3) comunque, con lo stesso scritto 20 maggio 1996 la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio, scegliendo tuttavia di non presentarsi in Pretura “non vedendone l’utilità”; che il diritto delle parti di essere sentite è rispettato da parte del giudice se questi, in conformità con la procedura che regge il procedimento, offre loro la concreta possibilità di esporre le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 195, n. 2), ciò che nel caso concreto non è in discussione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv.