che, nel caso concreto, la censura non può tuttavia essere accolta per diversi motivi: 1) non esiste nessuna prova che l’originale dell’esposto 20 maggio 1996 sia stato effettivamente inviato al pretore e non soltanto a questa Camera; 2) anche se la signora __________ avesse inviato al pretore lo scritto in questione, egli non ne avrebbe potuto tenere conto poiché la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica non prevede la possibilità per la parte convenuta di presentare un allegato scritto di risposta, ma le fa obbligo -se intende contestare l’istanza- di presenziare all’udienza di contraddittorio, pena la sua preclusione processuale (art. 294 cpv. 2 e 295 CPC)