6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991. 2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al PE __________dell’UE di Lugano. 3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 850.- a titolo di ripetibili.” II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 300.- già anticipate dalla ricorrente vanno poste a carico della __________ con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.