Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 della __________ è accolto e la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: “1. L’istanza 26 settembre 1991 della __________ è accolta. Conseguentemente la __________ è condannata a versare alla ditta istante la somma di fr. 6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991.