né in sede pre- processuale, né tantomeno in causa, la convenuta deve sopportare le conseguenze del suo agire. Abbondanzialmente si può osservare che, per quanto attiene al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore, la ditta istante non si è basata sul medesimo per stabilire la mercede di sua spettanza, ma vi ha semplicemente fatto riferimento a titolo indicativo e a dimostrazione del fatto che la sua pretesa non era eccessiva (cfr. p.to 8 pag dell’istanza 26 settembre 1991). Il giudizio pretorile, frutto di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, deve pertanto essere cassato. 7. Nell’ambito dell’art. 327 lett.