Così stando le cose non può essere condivisa, in quanto contraria alle considerazioni di natura giuridica sopra esposte, la conclusione pretorile secondo la quale la ditta istante non avrebbe provato l’ammontare della mercede rivendicata in causa. Solo una chiara contestazione del quantum del credito vantato avrebbe potuto e dovuto indurre la ditta istante a quantificare in modo dettagliato la sua pretesa ad esempio, come ventilato dal pretore, mediante una perizia tecnica. Non essendovi mai stata simile contestazione né in sede pre- processuale, né tantomeno in causa, la convenuta deve sopportare le conseguenze del suo agire.