{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-9_1995-04-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10471&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc7522abe697f35d6dfb5e1304a5a12c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.04.1995 16.1995.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:41", "Checksum": "535a98dd0f72f24b78278e161fdc1071", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.04.1995 16.1995.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNell’ambito del contratto di appalto l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa mercede (DTF 102 II 503), mentre spetta al committente sollevare eventuali eccezioni atte ad inficiare la pretesa avversaria ad esempio perché non conforme alle pattuizioni o perché eccessiva nel suo ammontare (Kummer in Berner Kommentar, n. 250 ad art. 8 CC).\n6. Nel caso di specie a comprova della propria pretesa la ditta appaltatrice ha prodotto il preventivo allestito il 19 gennaio 1991\ne indirizzato alla ditta committente (doc. H) dal quale si evince che i costi relativi al lavoro svolto sino a quale momento ammontavano a Lit. 5’500’000.\nQuesto preventivo non è mai stato contestato dalla ditta convenuta nemmeno a titolo subordinato; essa si è limitata a negare la conclusione di qualsiasi contratto.\nCosì stando le cose non può essere condivisa, in quanto contraria alle considerazioni di natura giuridica sopra esposte, la conclusione pretorile secondo la quale la ditta istante non avrebbe provato l’ammontare della mercede rivendicata in causa. Solo una chiara contestazione del quantum del credito vantato avrebbe potuto e dovuto indurre la ditta istante a quantificare in modo dettagliato la sua pretesa ad esempio, come ventilato dal pretore, mediante una perizia tecnica. Non essendovi mai stata simile contestazione né in sede pre- processuale, né tantomeno in causa, la convenuta deve sopportare le conseguenze del suo agire.\nAbbondanzialmente si può osservare che, per quanto attiene al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore, la ditta istante non si è basata sul medesimo per stabilire la mercede di sua spettanza, ma vi ha semplicemente fatto riferimento a titolo indicativo e a dimostrazione del fatto che la sua pretesa non era eccessiva (cfr. p.to 8 pag dell’istanza 26 settembre 1991).\nIl giudizio pretorile, frutto di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, deve pertanto essere cassato.\n7. Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 della __________ è accolto e la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n“1. L’istanza 26 settembre 1991 della __________ è\naccolta.\nConseguentemente la __________ è condannata a versare alla ditta istante la somma di fr. 6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991.\n2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla\n__________ al PE __________dell’UE di Lugano.\n3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-, e le spese, da\nanticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta la\nquale rifonderà all’istante fr. 850.- a titolo di ripetibili.”\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 300.-\ngià anticipate dalla ricorrente vanno poste a carico della __________ con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}