{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-9_1995-04-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10471&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc7522abe697f35d6dfb5e1304a5a12c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.04.1995 16.1995.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:41", "Checksum": "535a98dd0f72f24b78278e161fdc1071", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.04.1995 16.1995.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, Cocchi\ne Giani |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1991 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’630.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel corso del mese di ottobre 1990 la __________, ditta attiva nel campo pubblicitario, ha ricevuto dalla ditta __________ l’incarico di procedere ad uno studio grafico per la realizzazione di materiale pubblicitario.\nDopo discussioni e incontri tra i responsabili delle due ditte, all’inizio del mese di dicembre 1990 la __________ ha consegnato alla ditta ticinese 3 progetti di studio che questa avrebbe dovuto sottoporre ai soci della società per la scelta della versione definitiva.\nIl 19 gennaio 1991 la __________ ha fatto pervenire alla __________ un preventivo (doc. H) relativo ai costi di realizzazione di cartelle portacataloghi e schede, preventivo al quale non è stato dato seguito alcuno nonostante i numerosi tentativi della ditta italiana di contattare la ditta __________.\nCon istanza 26 settembre 1991 la ditta __________ ha quindi convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’630.20, importo corrispondente ai costi sostenuti per il lavoro svolto.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un qualsiasi contratto con controparte. A suo dire la realizzazione dei progetti in questione è avvenuta su esclusiva iniziativa della ditta istante senza che da parte sua vi sia mai stata l’assunzione di un qualsiasi impegno di accettazione e pagamento delle prestazioni avversarie.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto, ha nondimeno concluso alla reiezione dell’istanza per il fatto che la ditta appaltatrice non avrebbe provato il quantum della mercede di sua spettanza; a questo proposito il primo giudice non ha ritenuto pertinente, in quanto sconosciuto alla ditta committente, il riferimento al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani.\n3. Con il presente tempestivo gravame la ditta __________ postula l’annullamento della decisione pretorile con il conseguente accoglimento della sua istanza 26 settembre 1991. La ricorrente, fondandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al fatto di non aver ritenuto comprovato il quantum della propria pretesa nonostante questo non fosse mai stato contestato dalla ditta convenuta.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. La conclusione pretorile secondo la quale tra le parti sarebbe stato perfezionato un contratto di appalto non è stata contestata.\nControversa è così soltanto la questione di sapere se la ditta appaltatrice abbia o no diritto alla mercede richiesta.\nIn assenza di una sua preventiva determinazione a corpo (art. 373 CO) - in specie nemmeno sostenuta dalle parti - la mercede dell’appaltatore deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO).\nSecondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.\nTuttavia - giova ricordare - che la prova è limitata ai fatti contestati dalla parte avversa (art. 184 cpv. 2 CPC) mentre quelli non contestati si danno per ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC).\nSoltanto una chiara contestazione permette infatti di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi costituisce il tema e i limiti dell’onere probatorio che incombe alla parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art 184, n. 2).\nQuesto principio non esonera evidentemente la parte dal suo obbligo di provare l’ammontare delle proprie pretese (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 166); la questione di sapere a chi compete in un determinato caso l’onere della prova è stabilita dal diritto materiale (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, pag. 242 n. 5, pag. 217 n. 1; Guldener, op. cit., p. 325)."}