Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________ e __________, membri della Comunione ereditaria fu __________, è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Inzimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria